Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 25/02/2000 n. 65

4). I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati".

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, è sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.".

Art. 15.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:

1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

2) sono contrarie al pubblico interesse;

3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;

4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee."

Art. 16.

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Prospetti statistici).

1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;

b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.

3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro."

Art. 17.

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente: “Art. 30 (Procedure di ricorso).

1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto."

Art. 18.

1. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto".

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.".

3. All'allegato 1 è soppressa la nota (2).

4. L'allegato 4 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente: "Allegato 4 Modelli di bandi e avvisi di gara A - Preinformazione.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.

3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d'invio dell'avviso.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo O.M.C. B - Procedure aperte.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione. 4.

a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Eventuale divieto di varianti.

7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 8.

a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;

b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;

c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti. 9.

a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

b) indirizzo al quale devono essere avviate;

c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte. 10.

a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;

b) data, ora e luogo dell'apertura.

11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonchè informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

17. Altre informazioni.

18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

19. Data d'invio del bando.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC. C - Procedue ristrette.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione. 4.

a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10.

a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

c) indirizzo al quale vanno inviate;

d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.

12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonchè informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.

 

Pagina 3/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional